Le prestazioni di natura clinica di uno psicologo sono assimilate alle spese mediche e pertanto detraibili dal reddito delle persone fisiche Circolare dell’Agenzia delle Entrate N. 20/E del 13/5/2011
- Colloquio di sostegno psicologico perinatale
Sostegno psicologico per problematiche perinatali, gravidanza, post parto, infertilità, sterilità, lutto perinatale, aborto, difficili diagnosi prenatali.
60,00 €
- Colloquio in adolescenza
Colloqui di sostegno per supportare genitori e ragazzi in questo difficile momento, problematiche legate alla sessualità, uso di sostanze, bullismo, difficoltà scolastiche.
60,00 €
- Colloquio di sostegno genitoriale
Supporto al genitore in ogni fase dello sviluppo dei figli
60,00 €
- Colloquio psicologia dello sviluppo
Diagnosi e supporto per sviluppo tipico e atipico.
60,00 €
- Colloquio psicologia scolastica e disturbi di apprendimento
Diagnosi e riabilitazione disturbi di apprendimento, difficoltà scolastiche, deficit di attenzione/iperattività, BES, bullismo, orientamento scolastico e professionale.
60,00 €
Queste tariffe sono stabilite in base al:
TESTO UNICO
DELLA TARIFFA PROFESSIONALE DEGLI PSICOLOGI
DELLA TARIFFA PROFESSIONALE DEGLI PSICOLOGI
Approvato dal Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi in data 2 febbraio 2002
Art. 1
Per le prestazioni professionali, oltre al rimborso delle spese giustificate, sono dovuti
allo psicologo iscritto alla sezione A dell’Albo, come stabilito dal D.P.R. 328/01, gli
onorari indicati nell’allegata tabella.
Per le prestazioni professionali, oltre al rimborso delle spese giustificate, sono dovuti
allo psicologo iscritto alla sezione A dell’Albo, come stabilito dal D.P.R. 328/01, gli
onorari indicati nell’allegata tabella.
Art. 2
Gli onorari minimi e massimi per le prestazioni professionali sono inderogabili.
Gli onorari minimi e massimi sono da intendersi annualmente adeguati sulla variazione
del canone ISTAT minimo applicabile.
Nelle convenzioni con soggetti pubblici e privati, che hanno ad oggetto prestazioni
professionali da rendere a beneficio di intere categorie di soggetti, il minimo può
essere diminuito entro il 25%.
Gli onorari minimi e massimi per le prestazioni professionali sono inderogabili.
Gli onorari minimi e massimi sono da intendersi annualmente adeguati sulla variazione
del canone ISTAT minimo applicabile.
Nelle convenzioni con soggetti pubblici e privati, che hanno ad oggetto prestazioni
professionali da rendere a beneficio di intere categorie di soggetti, il minimo può
essere diminuito entro il 25%.
Art. 3
Per la determinazione dell’onorario fra il massimo e il minimo stabilito, si può avere
riguardo a:
a) la complessità della prestazione richiesta;
b) l’appartenenza del cliente a categorie a beneficio delle quali sono state stipulate
convenzioni;
c) l’urgenza della prestazione;
d) la situazione socio – economica del cliente.
Lo psicologo può ridurre l’onorario per le prestazioni non effettuate a causa del
mancato rispetto dell’appuntamento da parte del cliente, ed eventualmente rinunciarvi
se lo ritiene opportuno.
Per la determinazione dell’onorario fra il massimo e il minimo stabilito, si può avere
riguardo a:
a) la complessità della prestazione richiesta;
b) l’appartenenza del cliente a categorie a beneficio delle quali sono state stipulate
convenzioni;
c) l’urgenza della prestazione;
d) la situazione socio – economica del cliente.
Lo psicologo può ridurre l’onorario per le prestazioni non effettuate a causa del
mancato rispetto dell’appuntamento da parte del cliente, ed eventualmente rinunciarvi
se lo ritiene opportuno.
Art. 4
Gli onorari, a seconda delle modalità inerenti alla loro determinazione, sono distinti nei
seguenti due tipi:
a) onorari a percentuale, in ragione del valore dell’intervento;
b) onorari a vacazione, in ragione del tempo impiegato.
Per la determinazione del valore dell’intervento, va tenuto conto degli interessi
sostanziali sui quali incide la prestazione professionale.
Nella determinazione dell’onorario deve aversi particolare riguardo alla competenza
specifica dello psicologo.
Quando gli onorari non possono essere determinati in virtù di una specifica voce della
tabella, si fa riferimento alle disposizioni contenute nelle presenti norme e nella tabella
allegata che regolano casi simili o materie analoghe.
Art. 5
Gli onorari dovuti allo psicologo per le prestazioni professionali non ricomprese
nell’allegata tabella sono normalmente valutati a percentuale.
In ogni caso, gli onorari devono essere valutati in ragione del tempo e computati a
vacazione in quelle prestazioni professionali nelle quali il tempo concorrere come
elemento precipuo di valutazione.
Gli onorari a vacazione sono stabiliti per lo psicologo in ragione di 60 euro per ogni
ora o frazione di ora.
Salvo casi di effettiva maggiore prestazione professionale, non si possono calcolare più
di otto ore sulle ventiquattro.
Per le prestazioni rese in condizioni di particolare disagio, detti onorari possono essere
aumentati fino al 40%.
Art. 6
Allo psicologo che per l’esecuzione dell’incarico ricevuto debba trasferirsi fuori studio
sono dovute le spese di viaggio rimborsate nel loro ammontare maggiorato del 15% a
titolo di rimborso delle spese accessorie; le spese di soggiorno, pernottamento e vitto in
base alle tariffe di albergo di prima categoria con l’aumento del 10% a titolo di
rimborso spese accessorie, nonché gli onorari relativi alle prestazioni effettuate e una indennità di trasferta da un minimo di 5 euro a un massimo di 15 euro per ogni ora o
frazione per distanze inferiori a 100 Km.; nonché da un minimo di 3 euro a un
massimo di 9 euro per ogni ora o frazione per distanze superiori a 100 Km.
Gli onorari, a seconda delle modalità inerenti alla loro determinazione, sono distinti nei
seguenti due tipi:
a) onorari a percentuale, in ragione del valore dell’intervento;
b) onorari a vacazione, in ragione del tempo impiegato.
Per la determinazione del valore dell’intervento, va tenuto conto degli interessi
sostanziali sui quali incide la prestazione professionale.
Nella determinazione dell’onorario deve aversi particolare riguardo alla competenza
specifica dello psicologo.
Quando gli onorari non possono essere determinati in virtù di una specifica voce della
tabella, si fa riferimento alle disposizioni contenute nelle presenti norme e nella tabella
allegata che regolano casi simili o materie analoghe.
Art. 5
Gli onorari dovuti allo psicologo per le prestazioni professionali non ricomprese
nell’allegata tabella sono normalmente valutati a percentuale.
In ogni caso, gli onorari devono essere valutati in ragione del tempo e computati a
vacazione in quelle prestazioni professionali nelle quali il tempo concorrere come
elemento precipuo di valutazione.
Gli onorari a vacazione sono stabiliti per lo psicologo in ragione di 60 euro per ogni
ora o frazione di ora.
Salvo casi di effettiva maggiore prestazione professionale, non si possono calcolare più
di otto ore sulle ventiquattro.
Per le prestazioni rese in condizioni di particolare disagio, detti onorari possono essere
aumentati fino al 40%.
Art. 6
Allo psicologo che per l’esecuzione dell’incarico ricevuto debba trasferirsi fuori studio
sono dovute le spese di viaggio rimborsate nel loro ammontare maggiorato del 15% a
titolo di rimborso delle spese accessorie; le spese di soggiorno, pernottamento e vitto in
base alle tariffe di albergo di prima categoria con l’aumento del 10% a titolo di
rimborso spese accessorie, nonché gli onorari relativi alle prestazioni effettuate e una indennità di trasferta da un minimo di 5 euro a un massimo di 15 euro per ogni ora o
frazione per distanze inferiori a 100 Km.; nonché da un minimo di 3 euro a un
massimo di 9 euro per ogni ora o frazione per distanze superiori a 100 Km.
Art. 7
Qualora più psicologi siano stati incaricati in collegio di prestare la loro opera nel
medesimo intervento, a ciascuno spetta un compenso determinato dividendo per il
numero dei membri del collegio medesimo l’onorario unico aumentato del 40% per
ogni professionista incaricato, salvo per l’eventuale coordinatore per il quale si applica
la tariffa piena.
A ciascuno spetta il rimborso delle spese giustificate e l’indennità.
Qualora più psicologi siano stati incaricati in collegio di prestare la loro opera nel
medesimo intervento, a ciascuno spetta un compenso determinato dividendo per il
numero dei membri del collegio medesimo l’onorario unico aumentato del 40% per
ogni professionista incaricato, salvo per l’eventuale coordinatore per il quale si applica
la tariffa piena.
A ciascuno spetta il rimborso delle spese giustificate e l’indennità.
Art. 8
Per gli interventi iniziati ma non giunti a compimento ovvero nel caso di cessazione
dell’incarico per qualsiasi motivo saranno dovuti gli onorari per l’opera prestata,
comprendendosi in questa il lavoro preparatorio compiuto dallo psicologo.
La sospensione per qualsiasi motivo dell’incarico dato allo psicologo non esime il
cliente dall’obbligo di corrispondere l’onorario relativo alle prestazioni rese.
Per gli interventi iniziati ma non giunti a compimento ovvero nel caso di cessazione
dell’incarico per qualsiasi motivo saranno dovuti gli onorari per l’opera prestata,
comprendendosi in questa il lavoro preparatorio compiuto dallo psicologo.
La sospensione per qualsiasi motivo dell’incarico dato allo psicologo non esime il
cliente dall’obbligo di corrispondere l’onorario relativo alle prestazioni rese.
Art. 9
Qualora tra la prestazione e l’onorario previsto dalla tabella appaia, per particolari
circostanze del caso, una manifesta sproporzione, possono, su conforme parere del
competente Consiglio dell’Ordine, essere superati i minimi e i massimi tariffari
rispettivamente della metà e sino alla decuplicazione.
Qualora tra la prestazione e l’onorario previsto dalla tabella appaia, per particolari
circostanze del caso, una manifesta sproporzione, possono, su conforme parere del
competente Consiglio dell’Ordine, essere superati i minimi e i massimi tariffari
rispettivamente della metà e sino alla decuplicazione.
Art. 10
Allo psicologo spetta un rimborso delle spese generali di studio in ragione del 10%
sull’importo dell’onorario.
Allo psicologo spetta un rimborso delle spese generali di studio in ragione del 10%
sull’importo dell’onorario.
Art. 11
Per i giudizi arbitrali sono dovuti gli onorari stabiliti ai sensi e per gli effetti del D.M. 5
ottobre 1994 n. 585, e successive modificazioni e integrazioni.
Per i giudizi arbitrali sono dovuti gli onorari stabiliti ai sensi e per gli effetti del D.M. 5
ottobre 1994 n. 585, e successive modificazioni e integrazioni.